Categories

Il registro carico e scarico rifiuti e il suo rapporto con il codice Ateco

Un argomento abbastanza delicato è senza alcun dubbio quello della gestione del carico e dello scarico dei rifiuti. Una questione da tenere costantemente monitorata, tanto che persino la giurisprudenza non ha sottovalutato il problema, dando vita a un decreto legislativo che regoli la vicenda. Si tratta del decreto numero 152 del 3 aprile 2006. Alla delicatezza di questo argomento si aggiunge il complesso rapporto esistente tra il registro del carico e scarico dei rifiuti e il codice Ateco. Cercheremo, qui di seguito, di capire di cosa parliamo quando facciamo riferimento a questo codice, cosi da spiegare le motivazioni del suo utilizzo da parte di quelle attività che hanno l’obbligo di tenere il registro.

Il codice Ateco e il registro

In particolar modo, quello che interessa il registro carico scarico rifiuti è l’articolo 190, ossia quello che individua i soggetti obbligati a tenere tale registro. Si tratta dei produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 (quindi rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali). In questi due articoli, però, non viene fatto alcun riferimento ai codici Ateco delle attività economiche. Il codice Ateco, se qualcuno se lo dovesse chiedere, rende possibile la classificazione a livello contributivo dell’attività imprenditoriale, ha una strutturazione ad albero che si estende dal livello 1 al livello 6 e viene adottato dall’Istat a fini statistici e fiscali, essendo esso molto utile per stabilire la categoria di pertinenza della stessa attività. Il codice deve far riferimento non soltanto al registro di carico e scarico dei rifiuti, bensì a tutte quelle attività, dichiarate dall’azienda al Registro delle Imprese, aventi una rilevanza esterna, e che quindi non vengono svolte in ‘economia’, anche se facenti riferimento a lavorazioni artigianali o industriali. Una questione più complicata nel difficile rapporto tra il codice Ateco e il registro carico e scarico rifiuti si ha quando non si fa riferimento a rifiuti provenienti da attività produttive, ma a scarti obsoleti, derivanti da macchinari e apparecchiature non funzionanti, consunti, ecc… Per questa tipologia di rifiuti in teoria non è previsto l’obbligo di iscrizione al registro di carico e scarico rifiuti per tutte quelle attività cui non è prevista neanche la tenuta obbligatoria del registro. Qualora, invece, dovesse esistere tale obbligo, allora diventa consigliabile annotare anche questa tipologia particolare di rifiuti, cosi da mettere in pratica un atteggiamento prudente che evita il rischio di intercorrere in eventuali sanzioni.